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Consiglio di Stato: vendita al dettaglio e all'ingrosso di farmaci

Farmacia Redazione DottNet | 09/10/2018 21:22

Occorre garantire il servizio pubblico e fornire in tempi brevissimi il territorio

Farmacista e vendita all'ingrosso e al dettaglio di farmaci. I giudici del Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5486 del 21 settembre 2018  la rilevano che, anche dopo il processo di liberalizzazione del Settore farmaceutico il Farmacista, una volta autorizzato al commercio all’ingrosso, può ritenersi legittimato ad operare nella duplice veste di grossista e di dettagliante ma utilizzando codici diversi a garanzia della trasparenza delle vendite per evitare vendite su mercati paralleli e a garanzia anche della salute pubblica.

Tuttavia, i Giudici pongono in evidenza che, alla luce del Dlgs. n. 219/2006, chiunque intenda svolgere attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali deve possedere un’autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia autonoma ovvero dalle altre Autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome, nella quale sono indicati i locali oggetto dell’attività.

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Infine, i Giudici aggiungono che, ai sensi degli artt. 104 e 105 del Dlgs. n. 219/2006, è necessario garantire il servizio pubblico, ovvero la permanenza di un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di Aic, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione. A tal fine, non possono essere sottratti alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche.

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